Merito
In tema di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi, il termine per la formazione del silenzio-assenso di cui all'art. 87 comma 9, d.lg. n. 259 del 2003 decorre dalla presentazione della domanda di autorizzazione, corredata dal progetto, essendo irrilevante la data di ricezione da parte del Comune del parere dell'A.r.p.a., Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, in quanto il deposito del parere preventivo favorevole dell'A.r.p.a. non è prescritto per la formazione del titolo edilizio ovvero per l'inizio dei lavori, ma solo per l'attivazione dell'impianto.
T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 18/01/2013, n. 149
Se è vero che l'attività edilizia di costruzione degli impianti non può essere considerata funzionalmente autonoma, dovendosi ritenere accessoria a quella di radiodiffusione — è anche vero che i due titoli abilitativi devono coesistere e che la concessione all'esercizio della radiodiffusione non elide la necessità del titolo abilitativo edilizio
T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 11/01/2013, n. 261
È illegittima l'ordinanza sindacale che si limita ad affermare, in maniera apodittica, l'idoneità di un impianto di radiotelediffusione montato su un traliccio a ledere l'assetto urbanistico e paesaggistico della zona nonché a costituire un pericolo per la salute e la sicurezza dei cittadini, e sulla base di questa mera affermazione, priva di qualsiasi supporto argomentativo, ingiunge la demolizione del traliccio; in particolare non afferma che l'impianto é abusivo né che é stato realizzato in violazione di norme edilizie, urbanistiche o paesaggistiche, né fa cenno ad eventuali accertamenti condotti al fine di verificare la potenzialità dannosa delle emissioni prodotte o la mancanza di stabilità dell'impianto, questa ultima smentita dal fatto che il traliccio é tuttora esistente in loco senza che nel corso degli anni siano stati segnalati incidenti.
T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 21/12/2012, n. 1380
Il precedente assegnatario di un impianto radio, destinatario di un provvedimento di diniego dell'assegnazione del medesimo impianto a seguito del passaggio dalle modulazioni in tecnica analogica a quelle in tecnica digitale, ha il diritto di accesso alle rilevazioni effettuate dal centro controllo radio frequenze sul relativo bacino d'utenza controllato e rilevato in un periodo determinato (nella specie, tale istanza era motivata dalla necessità di assolvere alla richiesta dell'amministrazione di dimostrare di avere legittimamente modulato le proprie trasmissioni in tecnica analogica per il tramite del medesimo impianto oggetto della domanda di assegnazione per la modulazione in tecnica digitale).
T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 20/12/2012, n. 1002
Il procedimento per il rilascio di un'autorizzazione alla modifica di un impianto di radio — teletrasmissione e quello di valutazione in concreto delle emissioni elettromagnetiche di quello modificando non sono autonomi, atteso che non può essere rilasciata l'autorizzazione alla modifica dell'impianto, in assenza del parere post- attivazione sull'impianto che si pretende di modificare. Il nesso di presupposizione tra i due procedimenti è imposto — benché in assenza di un riferimento normativo testuale — dagli insuperabili effetti che la modifica richiesta determinerebbe sul procedimento di verifica e controllo delle emissioni dell'impianto attuale, poiché l'alterazione dello stato di fatto dell'impianto da modificarsi precluderebbe definitivamente l'attività di controllo post-attivazione. Pertanto, ben fa il Comune, a tutela della salute pubblica, a richiedere che si verifichi in primo luogo l'entità delle emissioni sull'impianto funzionante e, solo all'esito, ne sia consentita la modifica.
T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 21/11/2012, n. 1970
Il provvedimento con cui è stata disposta la disattivazione di tipo permanente e non di carattere temporaneo di un impianto di radiodiffusione assume la configurazione di un vero e proprio provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio della radiodiffusione, la cui emanazione spetta al competente Dirigente Generale del Ministero dello Sviluppo Economico, mentre le materiali operazioni di disattivazione definitiva dell'impianto potranno essere successivamente eseguite dagli Ispettorati Territoriali
T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 03/08/2012, n. 7224
Gli Ispettorati territoriali, organi periferici del Ministero dello Sviluppo Economico, possono solo: a) autorizzare le modifiche ed il trasferimento degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva; b) con specifico riferimento alla fattispecie del mancato funzionamento per un periodo prolungato dell'impianto gli organi periferici del Ministero dello Sviluppo Economico sono abilitati soltanto a disattivare temporaneamente gli impianti di radiodiffusione " fino al ripristino delle corrette modalità di funzionamento "; c) in ogni caso tra le competenze, attribuite agli Ispettorati Territoriali, organi periferici del Ministero dello Sviluppo Economico, dall'art. 10, d.P.R. n. 166 del 1995 e dall'art. 8 comma 6, punto IV, d.m. 16 dicembre 2004, poi sostituito dall'art. 5 comma 10, d.m. 7 maggio 2009, non risulta compresa l'emanazione del provvedimento di revoca e/o riduzione dell'autorizzazione ad esercitare la radiodiffusione.
T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 03/08/2012, n. 7224